giovedì 16 ottobre 2014

L’assoluzione di BERLUSCONI: non sapeva che Ruby era minorenne e non ha minacciato la polizia

MILANO - "La conoscenza della minore età di Ruby da parte di Silvio Berlusconi è circostanza non assistita da adeguato supporto probatorio". Lo scrive la Corte d'Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui a luglio ha assolto il leader di Fi dalle accuse di concussione e prostituzione minorile. E' stata però "acquisita prova certa dell'esercizio di attività prostitutiva ad Arcore in occasione delle serate in cui partecipò Karima El Mahroug".
"Nessuna minaccia alla polizia" - I giudici scrivono poi che, "in ordine al delitto di concussione non vi è prova dell'ascrivibilità a Silvio Berlusconi di una intimidazione costrittiva nei confronti" del capo di Gabinetto della Questura di Milano Pietro Ostuni. E ancora, "deve escludersi che la costrizione mediante minaccia fosse l'unico strumento per riuscire a ottenere l'affidamento di Karima El Marough a Nicole Minetti". 

"Berlusconi non sapeva la sua età" - Secondo i magistrati, poi, nel condannare Berlusconi a 7 anni di carcere anche per il reato di prostituzione minorile (oltre alla concussione) il Tribunale "perviene alla dimostrazione del dolo dell'imputato attraverso una doppia presunzione: che Emilio Fede fosse consapevole della minore età di Ruby nel momento in cui la rivide ad Arcore", dopo il primo incontro al concorso di bellezza in Sicilia, e "che Fede ne abbia informato Berlusconi". 
Tra l'altro, si legge ancora nel documento, la giovane "non aveva alcun interesse a confessare la sua minore età" e poi dalla "consapevolezza della minore età in capo a Emilio Fede non può comunque trarsi la prova certa di analoga consapevolezza in Berlusconi". Secondo la Corte, infatti, la "'logica che presiede il corso delle vicende umane' non è regola di esperienza idonea a reggere la conclusione cui perviene il Tribunale".
E ancora, secondo i giudici, la consapevolezza da parte del leader di Forza Italia che Ruby fosse minorenne "quand'anche fosse ritenuta pienamente dimostrata" non sarebbe "sufficiente a dare prova certa del dolo dell'imputato", assolto dall'accusa di prostituzione minorile con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

"Prove della sua prostituzione ad Arcore" - La Corte d'Appello scrive poi che è stata "acquisita prova certa dell'esercizio di attività prostitutiva ad Arcore in occasione delle serate in cui partecipò Karima El Mahroug" che si "fermà a dormire almeno due volte" a Villa San Martino. 


Il testo continua: "Senza qui dilungarsi oltre sui riscontri che le intercettazioni, gli esiti delle perquisizioni e i successivi accertamenti di pg hanno fornito anche in ordine ad altri dettagli narrati da Karima El Mahroug, a proposito delle ingenti somme di denaro in contante e dei gioielli consegnati da Berlusconi alle ragazze partecipanti alle serate, dell'assenza di controlli sugli invitati ad Arcore, delle spese che l'imputato si accollava per la conduzione degli immobili occupati da molte frequentatrici delle serate, deve in conclusione convenirsi con il Tribunale sul fatto che sia stata acquisita prova certa dell'esercizio di attività prostituitva ad Arcore". E anche nelle serate in cui "partecipò" Ruby, "otto serate in tutto" nelle quali "la giovane marocchina si fermò a dormire almeno due volte presso la residenza del Presidente del Consiglio".

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